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Sez. U, Sentenza n. 3467 del 03/04/1998 (Rv. 514196 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Divieto di iscrizione ad albi professionali per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici - Legittimità - Condizioni - Autorizzazione all'iscrizione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza - Rilevanza - Esclusione - Normativa emanata in tema di cassa nazionale di previdenza ed assistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514196-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei geometri) al dipendente di una Amministrazione statale (nella specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato disposto degli artt. 7, primo comma, R.D. n. 274 del 1929 (a norma del quale l'iscrizione all'albo professionale non è consentita ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione) e 60 T.U. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l'impiegato dello Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza ex art. 4, comma quarto, del citato D.R. 274/29 (norma applicabile alla sola ipotesi della inesistenza di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che, ancora, la compatibilità tra l'esercizio della attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (legge n. 773 del 1982, art. 22, sostituito dall'art. 1, comma quattordicesimo della legge n. 236 del 1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15, Testo Unico 10/01/1952 num. 3 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)