Sez. U, Sentenza n. 3468 del 03/04/1998 (Rv. 514197 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Divieto di iscrizione all'albo generale dei periti industriali per professionisti impossibilitati ad esercitare la libera professione a tempo pieno (dipendenti di enti pubblici economici) - Sussistenza - Esclusione - Necessità di iscrizione in albi speciali anziché in quello generale - Insussistenza - Fondamento (mancata istituzione "ex lege" degli appositi albi speciali) - Interpretazione "creativa" in sede giurisdizionale volta ad impedire l'iscrizione nell'albo generale - Legittimità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
È legittima la delibera di iscrizione all'albo generale dei periti industriali adottata dal competente organo professionale con riferimento a dipendenti di enti pubblici economici (nella specie, l'E.N.E.L.) in mancanza della (legittima) istituzione di un apposito albo speciale - nulla disponendo, in tal senso, il regolamento conseguente alla legge 1395/23, nonostante la espressa previsione contenuta nell'art. 7 della legge medesima -, e considerato, ancora, che l'istituzione di albi speciali può ritenersi consentita esclusivamente per effetto di disposizione di legge (e non anche di un mero atto amministrativo), senza che, all'uopo, possa utilmente invocarsi una (del tutto inammissibile) interpretazione "creativa" in sede giurisdizionale volta ad impedire l'iscrizione nel detto albo generale. (V. Cons. di Stato, sez. III, 2.12.1986, n. 1556).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1895 num. 2248 all. E art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)