Sez. L, Sentenza n. 17656 del 29/07/2009 (Rv. 609580 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Nullità della notifica dell'atto riassuntivo tempestivamente depositato - Sistema sanante di cui all'art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, qualora la notifica dell'atto di riassunzione, tempestivamente depositato, innanzi al giudice di rinvio sia nulla (nella specie perché eseguita presso il domiciliatario del difensore costituito nella precedente fase e non alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti, come disposto dal secondo comma dell'art. 392 cod. proc. civ.), deve ritenersi applicabile il sistema sanante di cui all'art. 291 cod. proc. civ., che resta precluso solo nell'ipotesi di inesistenza, di fatto o giuridica, della detta notifica stessa, riscontrabile in caso di omessa notifica ovvero allorché non sia rinvenibile alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)