Sez. 1, Sentenza n. 10191 del 21/09/1999 (Rv. 530174 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Al domiciliatario o al procuratore delle precedenti fasi - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE
La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione al domiciliatario o al procuratore costituito nelle precedenti fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma, data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non inesistente; pertanto, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ., il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo ma, salvo che la parte siasi costituita sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)