Sez. L, Sentenza n. 5398 del 03/06/1994 (Rv. 486866 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte | Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Precedente costituzione della rendita in favore del lavoratore infortunato - Esclusione - Conseguenza - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza - Pendenza del giudizio diretto all'accertamento della malattia professionale - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti prevista dall'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sorge autonomamente, "ope legis", in capo agli interessati, in caso di morte dell'assicurato determinata dall'evento lavorativo (infortunio o malattia professionale), ed indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento sia già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore infortunato; pertanto è soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R., che decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere e non dalla data di definitivo accertamento della malattia professionale, non configurandosi un ostacolo legale all'esercizio dell'azione in relazione alla pendenza del giudizio diretto a tale accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)