Sez. L, Sentenza n. 10533 del 27/11/1996 (Rv. 500832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita in favore dei superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Prescrizione triennale ex art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Decorrenza - Data della morte dell'assicurato - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, prevista dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - diritto che, in caso di morte dell'assicurato determinata dall'evento lavorativo (infortunio o malattia professionale), sorge autonomamente ed "ope legis" in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore deceduto - è soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R. il cui termine decorre dal giorno della morte dell'assicurato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)