Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 17/02/1987 (Rv. 451072 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RICHIEDENTE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RICHIEDENTE.*
Il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda. In ogni caso, il coniuge tenuto alla prestazione non può ritenersene esonerato per il fatto che altro familiare la esegua nella sua inerzia. (V 2569/86, mass n 445656; (V 5724/86, mass n 448193; (V 2656/85, mass n 440452; (V 3253/85, mass n 428150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)