Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 28/02/2000 (Rv. 534465 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Nuove domande in sede di appello - Implicita allegazione di una omessa pronuncia di provvedimenti adottabili ex officio dal giudice di primo grado - Conseguenze - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
In tema di separazione personale tra coniugi, l'adottabilità d'ufficio, da parte del giudice, ex art. 155 cod. civ., dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori (provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti) condiziona la stessa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in tema di "ius novorum" in appello, nel senso che una richiesta di parte al riguardo formulata per la prima volta in sede di gravame si risolve pur sempre nell'allegazione di una omessa pronuncia di provvedimenti che rientravano nei poteri d'ufficio del primo giudice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza d'appello che, a fronte di una richiesta di modifica del provvedimento di affidamento congiunto del minore - con residenza privilegiata presso la casa paterna - avanzata dalla madre, che chiedeva, invece, l'affidamento esclusivo del minore stesso, aveva ampliato il diritto di visita riconosciuto alla ricorrente pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)