Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006 (Rv. 591590 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Modifica delle condizioni della separazione in relazione all'affidamento dei figli - Regola dell'onere della prova - Operatività - Esclusione - Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Necessità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
In materia di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, settimo comma, cod. civ., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica. Tale principio opera anche in materia di revisione delle condizioni della separazione per quanto concerne l'affidamento dei figli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)