Sez. 1, Sentenza n. 5636 del 09/06/1990 (Rv. 467630 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICHIESTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICHIESTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di separazione dei coniugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'attribuzione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, possono essere adottati d'ufficio a norma dell'art. 155 cod. civ., indipendentemente da una richiesta esplicita di uno dei coniugi o del pubblico ministero, in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti. Pertanto, la domanda avanzata da uno dei coniugi per la prima volta nel giudizio di appello per ottenere dall'altro un contributo al mantenimento dei figli a suo carico non può essere considerata inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., risolvendosi nell'allegazione di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all'Obbligo di entrambi i coniugi di mantenere i figli. (V 5415/77, mass n 389076; (Conf 5267/84, mass n 436998, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)