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Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 23/04/1985 (Rv. 440449 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE IN CUI SONO UBICATI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - LEGITTIMAZIONE DELLA USL - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440449-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE IN CUI SONO UBICATI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - LEGITTIMAZIONE DELLA USL - ESCLUSIONE.*

I beni mobili ed immobili degli enti ospedalieri, soppressi a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune nel cui territorio sono ubicati, pur restando soggetti a vincolo di destinazione in favore della unità sanitaria locale che li utilizza (art. 66 primo comma). Ne consegue che, nelle controversie di natura reale riguardanti quei beni, la legittimazione, sostanziale e processuale, spetta al comune, non alla U.S.l.. V. In corso pubblicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)