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Sez. 3, Sentenza n. 5857 del 04/07/1987 (Rv. 454252 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE IN CUI SONO UBICATI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - CONTROVERSIE CONCERNENTI 454252 RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI, PRESIDI 454252 PRESIDI ED ISTITUTI SANITARI - LEGITTIMAZIONE DELLE USL - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454252-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE IN CUI SONO UBICATI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - CONTROVERSIE CONCERNENTI 454252 RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI, PRESIDI 454252 PRESIDI ED ISTITUTI SANITARI - LEGITTIMAZIONE DELLE USL - SUSSISTENZA.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, per quanto concerne la successione nelle controversie riguardanti gli enti ospedalieri in corso alla data della loro Estinzione la legittimazione processuale attiva e passiva dipende dalla natura giuridica del rapporto pendente, nel senso che se la controversia riguarda rapporti relativi alla proprietà dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature, è legittimato il comune, in quanto gli artt. 65 e 66 della citata legge dispongono che tutti i beni di detti enti, comunque destinati ai servizi igienico-sanitari, sono trasferiti al patrimonio del comune (con il solo vincolo di destinazione in favore delle USL); se, viceversa, la controversia concerne rapporti relativi alla gestione dei servizi, di presidi e di istituti sanitari (nella specie: Azione di responsabilità per danni subiti da un ricoverato a causa del comportamento omissivo del personale di un ospedale), la legittimazione spetta alle USL competenti le quali, pur prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia funzionale, amministrativa e contabile analoga a quella delle aziende municipalizzate, risultano fornite di una speciale soggettività e di una autonoma capacità processuale, circoscritta alla gestione di tali servizi. (V 19/87, mass n 449829; (V 3812/85, mass n 441395; (V 2650/85, mass n 440449).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)