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Sez. 3, Sentenza n. 825 del 18/01/2006 (Rv. 587136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Implicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione - Configurabilità - Proposizione dell'eccezione di estinzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria - in mancanza di apposita prescrizione normativa - la specifica formulazione dell'eccezione di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)