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Sez. U, Sentenza n. 4252 del 18/07/1979 (Rv. 400768 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LOMBARDIA - PERSONALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE DI UN INSEGNANTE IN FAVORE DELLA REGIONE E PRESSO IL CORSO SPECIALE PER "HANDICAPPATI" GESTITO DALLA SEZIONE DISTACCATA DI PORLEZZA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI COMO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400768-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LOMBARDIA - PERSONALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE DI UN INSEGNANTE IN FAVORE DELLA REGIONE E PRESSO IL CORSO SPECIALE PER "HANDICAPPATI" GESTITO DALLA SEZIONE DISTACCATA DI PORLEZZA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI COMO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Le prestazioni lavorative di un insegnante, in favore della regione Lombardia e presso il corso speciale per "handicappati", gestito dalla Sezione distaccata di porlezza del centro di formazione professionale di Como, che vengono effettuate con orario e retribuzione predeterminati, con vincolo di subordinazione e con continuita, pure se a tempo determinato, ed in forza di incarico conferito con atto scritto, integrano un rapporto di pubblico impiego, atteso che le prestazioni medesime, ancorche restino regolate dalla disciplina privatistica dettata dai contratti collettivi, si inseriscono in un'attivita che alla stregua della relativa disciplina normativa regionale e compresa fra le funzioni istituzionali di detta regione, e dalla medesima svolta con un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici. Ne consegue che la domanda con la quale detto dipendente deduca l'illegittimita del licenziamento, e chieda la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, nonche, in subordine, il pagamento di differenze retributive e della indennita di fine rapporto, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto ha per oggetto pretese che trovano tutte, ivi comprese quelle di natura patrimoniale, titolo immediato e diretto nel predetto rapporto di pubblico impiego e nei relativi obblighi della datrice di lavoro. (V 4838/77, mass n 388445).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 15/01/1972 num. 10, Legge Reg. Lombardia 17/07/1972 num. 21, Legge Reg. Lombardia 16/06/1975 num. 93, Legge Reg. Lombardia 16/06/1975 num. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)