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Sez. U, Sentenza n. 4838 del 10/11/1977 (Rv. 388445 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ATTIVITA PUBBLICA - CONDIZIONI - ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA - NECESSITA - ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - GESTIONE DI SCUOLA ELEMENTARE - ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - PERSONALE INSEGNANTE - RISPETTIVO RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO O PRIVATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388445-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ATTIVITA PUBBLICA - CONDIZIONI - ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA - NECESSITA - ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - GESTIONE DI SCUOLA ELEMENTARE - ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - PERSONALE INSEGNANTE - RISPETTIVO RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO O PRIVATO - FATTISPECIE.*

La natura pubblicistica o privatistica dell'attivita di un ente pubblico deve essere desunta, piu che dalla correlazione o meno con le finalita istituzionali dell'ente, dal tipo di organizzazione mediante cui essa viene esplicata, dovendo qualificarsi attivita pubblicistica quella che si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente, mentre deve qualificarsi privatistica l'attivita che - ancorche diretta al perseguimento di una finalita istituzionale - si svolga mediante un'organizzazione improntata a criteri di economicita, cioe tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi. Ne consegue che il rapporto di impiego degli insegnanti di una scuola elementare gestita da un ente pubblico di assistenza e beneficenza, mediante un'organizzazione di tipo pubblicistico e senza fini di lucro, deve qualificarsi rapporto di pubblico impiego, sempreche sussista un atto formale di nomina che inserisca il dipendente in tale organizzazione. Quando, invece, la scuola sia gestita attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale, per la realizzazione, anche in parte, di un fine di lucro, sicche le entrate da essa derivanti risultino, almeno tendenzialmente, remunerative dei costi, il rapporto di impiego degli insegnanti, comportando il loro inserimento in un'impresa, deve qualificarsi rapporto di impiego privato. (nella specie e stata ritenuta la natura pubblicistica del rapporto d'impiego degli insegnanti di una scuola elementare gestita dalla opera provinciale 'cesare somainì di Como, la quale svolgeva la propria attività a vantaggio dei minori ricoverati gratuitamente nell'istituto di San fermo della battaglia, nonche, sempre gratuitamente, a vantaggio dei fanciulli di questo comune soggetti all'Obbligo scolastico). (V 3247/74, mass n 371767; (V 2660/74, mass n 371123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 09/11/1949 art. 1, DPR 09/11/1949 art. 24, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)