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Sez. L, Sentenza n. 301 del 14/01/1983 (Rv. 425113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO.*

Stante la prevalenza della disposizione speciale dell'art. 2110 cod. civ. sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo che sia trascorso il periodo (cosiddetto di comporto) all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, determinato secondo equità. (Conf 5817/80, mass n 409639; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)