Sez. L, Sentenza n. 5817 del 29/10/1980 (Rv. 409639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO.*
Nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equita. Peraltro, qualora il contratto collettivo preveda il 'comportò in relazione alle assenze svoltesi nell'anno solare per motivi di malattia, tale clausola non puo che indicare un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dalla data di inizio del primo episodio morboso, in quanto il comporto discontinuo esige la previsione di due termini distinti e cioe quello del periodo di assenza (e cioe la somma delle singole astensioni dal lavoro) e quello entro il quale questa puo verificarsi senza pregiudizio per la conservazione del posto. (V 4232/80, mass n 408107; (V 4148/80, mass n 408037; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)