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Sez. 2, Sentenza n. 24342 del 18/05/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247862 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dalla Stato - Condanna alla reclusione superiore ai due anni - D.L. n. 92 del 2008 - Applicabilità - Fatti commessi in precedenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247862-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In forza del principio che regola la successione di leggi penali nel tempo, la norma codicistica che prevede l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dello straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni non opera in riferimento a fatti criminosi commessi prima della novella del codice, rispetto ai quali trova invece applicazione la pregressa norma che prescriveva l'indicata misura di sicurezza per gli stranieri condannati alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)