Sez. 3, Sentenza n. 44188 del 19/09/2013 Ud. (dep. 29/10/2013) Rv. 256857 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen. - Novella della legge n. 125 del 2008 - Applicazione anche ai fatti commessi in precedenza - Ammissibilità - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della riforma legislativa, discendendo l'applicazione dall'attualità della pericolosità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)