Sez. 2, Sentenza n. 39359 del 20/07/2016 Cc. (dep. 22/09/2016) Rv. 268303 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen. - Misura di sicurezza facoltativa - Accertamento della pericolosità sociale - Necessità - Omessa applicazione - Motivazione implicita della insussistenza della pericolosità sociale - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)