Sez. 1, Sentenza n. 5550 del 05/06/1998 (Rv. 516122 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di fine rapporto - Ritenuta IRPEF - Rimborso - Disciplina ex artt. 4 e 5 legge n. 482 del 1985 - Portata.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di rimborso della ritenuta IRPEF sull'indennità di fine rapporto, la ritualità del giudizio pendente cui fa riferimento l'art. 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482, da valutarsi alla stregua dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n 602, è rilevante solo quando l'indennità sia stata liquidata entro il 31 dicembre 1979, mentre è indifferente per le indennità liquidate successivamente, dovendosi in tal caso procedere comunque alla riliquidazione dell'imposta sulla base dei nuovi criteri, senza che rilevi che il contribuente non abbia presentato, dopo l'entrata in vigore di tale legge, l'apposita istanza prevista dall'art. 4 ed espressamente richiamata anche per l'ipotesi di cui all'art. 5, dovendosi ritenere meramente facoltativa tale presentazione in caso di pendenza del giudizio. Del pari, sempre nell'ipotesi di cui all'art. 5, non rileva che prima del giudizio non sia stata proposta alcuna istanza in via amministrativa, non potendo l'ampia dizione della legge ("in ogni caso") ridursi ad un'applicazione limitata ai soli casi in cui tale istanza sia stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dovendo invece ritenersi che essa comprenda anche le ipotesi in cui nessuna istanza amministrativa sia stata originariamente proposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)