Sez. 1, Sentenza n. 6140 del 18/10/1986 (Rv. 448428 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE DI UN MINORE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE ORDINARIA - ART. 68 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - ENTRATA IN VIGORE TRA LA DELIBERAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OBBLIGO DI DECLINARE LA PROPRIA COMPETENZA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE DI UN MINORE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE ORDINARIA - ART. 68 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - ENTRATA IN VIGORE TRA LA DELIBERAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OBBLIGO DI DECLINARE LA PROPRIA COMPETENZA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - SUSSISTENZA.*
Nella controversia promossa davanti al tribunale in composizione ordinaria, per la dichiarazione della paternità o maternità naturale di un minore, l'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che prevede per tale domanda la Competenza funzionale del tribunale per i minorenni, impone al predetto giudice adito di declinare la propria Competenza, in favore di quella del giudice minorile, anche quando la citata legge sia entrata in vigore dopo la deliberazione della sentenza, ma prima della sua pubblicazione, atteso che solo questa ultima segna il momento in cui la sentenza medesima viene a giuridica esistenza, anche al fine della sua insensibilità al sopravvenuto mutamento della norma processuale. (V 4571/80, mass n 408410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 133, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)