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Sez. L, Sentenza n. 4571 del 15/07/1980 (Rv. 408410 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ELEMENTO ESSENZIALE PER L'ESISTENZA GIURIDICA DELLA SENTENZA - CERTIFICAZIONE DEL COMPIMENTO DI TALE FORMALITA - CARATTERE ESTRINSECO ALL'ATTO - INCIDENZA SULLA ESISTENZA, REGOLARITA ED ESEGUIBILITA DI ESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408410-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ELEMENTO ESSENZIALE PER L'ESISTENZA GIURIDICA DELLA SENTENZA - CERTIFICAZIONE DEL COMPIMENTO DI TALE FORMALITA - CARATTERE ESTRINSECO ALL'ATTO - INCIDENZA SULLA ESISTENZA, REGOLARITA ED ESEGUIBILITA DI ESSO - ESCLUSIONE.*

La pubblicazione della sentenza, da effettuarsi, a norma dell'art 133, comma primo, cod proc civ, mediante il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata - deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice in modo da attribuire alla decisione medesima il carattere di atto pubblico irretrattabile ed immodificabile - costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza. Al contrario, la certificazione che del compimento di tale formalita deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del secondo comma della stessa disposizione, e estrinseca allo atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarita e sulla eseguibilita di esso. (Conf 9/77, mass n 383505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)