Sez. 3, Sentenza n. 378 del 05/02/1969 (Rv. 338415 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE - INCIDENTI STRADALI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE - INCIDENTI STRADALI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
La sentenza penale che prosciolga l'imputato per insufficienza di prove rende improponibile l'Azione civile di cui all'art.2054 cod. civ. solo quando abbia messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ed il nesso causale tra essi ed il danno procurato a persone o cose. L'esclusione o il dubbio che, invece, si riferiscono alle modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato si risolvono in una esclusione o in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato, e non sono preclusivi dell'Azione civile, stante contro il danneggiato la presunzione di colpa, che puo essere vinta solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf. 1887-65 V. 2888-68, massima n.335601 1524-67, massima n.328249 749-67, massima n.326813 244-67, massima n.326025 2778-66 massima n.325296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)