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Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006 (Rv. 588602 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 - Criteri di radicazione della giurisdizione italiana - Esistenza di un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio nell'interesse del convenuto straniero in Italia - Conseguenza - Affermazione della sussistenza della giurisdizione italiana - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588602-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento che radica la competenza giurisdizionale è stato abbandonato il riferimento generale al requisito della cittadinanza, così come al criterio della reciprocità, attribuendosi rilievo, non solo al domicilio o alla residenza del convenuto straniero (conformemente ai principi dettati dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), ma anche alla circostanza dell'esistenza di un rappresentante in Italia di tale convenuto che sia autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. . (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U., in relazione ad una controversia instaurata nei confronti di una banca con sede in Tokyo avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia e dell'inopponibilità nei confronti di una società italiana dei contratti intercorsi all'estero tra una ditta straniera e la predetta banca e la condanna di queste ultime al risarcimento del danno procurato dall'invio di una richiesta di pagamento da parte dello stesso istituto di credito estero, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana sul presupposto che la banca giapponese aveva una filiale in Italia con un rappresentante legale munito di procura generale idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 77 cod. proc. civ., senza che potesse incidere sull'affermazione dell'indicata giurisdizione la diversa determinazione della competenza territoriale interna, involgendo tale eventualità una questione non deducibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)