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Sez. U, Sentenza n. 6630 del 15/06/1993 (Rv. 482776 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere | Trasporto aereo internazionale - Controversie relative - Giurisdizione italiana - Riconoscimento in relazione ai fori alternativi di cui all'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Foro competente per la trattazione della causa - Accertamento - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482776-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere

In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi del luogo in cui il vettore ha il domicilio o la sede principale dell'impresa o uno stabilimento ovvero quello del luogo di destinazione, fissa altrettanti criteri di collegamento alla cui stregua è dato stabilire presso quale degli stati aderenti si radichi la giurisdizione suddetta, con la conseguenza che, una volta riconosciuta, in base ad essi, la giurisdizione italiana, accertare - ancorché alla stregua della stessa normativa - presso quale foro la causa debba svolgersi implica l'esame di una questione di competenza e non di giurisdizione, non suscettibile di essere proposta alla Corte di Cassazione attraverso il regolamento di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Legge 19/03/1932 num. 841 CORTE COST., Legge 31/12/1962 num. 1832 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)