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Sez. U, Ordinanza n. 22890 del 07/12/2004 (Rv. 578172 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. (nel testo conseguente a Corte Cost. n. 204 del 2004) - Portata - Ordinanza comunale di sgombero di area posta sopra la condotta di alimentazione della rete idrica - Controversia diretta all'annullamento di tale ordinanza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578172-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

In tema di riparto di giurisdizione in materia di urbanistica ed edilizia, poiché in base all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 - nel testo vigente a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 204 del 2004 ha espunto dalla norma soltanto il riferimento ai "comportamenti" della pubblica amministrazione, riservando a tale disposizione un ambito contraddistinto dall'esercizio di un pubblico potere - spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in detta materia, e poiché all'espressione "materia urbanistica" va attribuita una valenza tendenzialmente omnicomprensiva, in quanto abbracciante la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda proposta contro il Comune per l'annullamento (o la declaratoria di nullità) del provvedimento con il quale l'ente pubblico locale ordini lo sgombero di un suolo al di sotto del quale si trovi ubicata la condotta comunale di alimentazione della rete idrica, essendo in tal caso il provvedimento emesso dal Comune espressione dell'esercizio di pubblico potere e attenendo esso al governo dell'uso del territorio. Nè rilevano in senso contrario la presunta carenza nel caso specifico di qualsiasi potere autoritativo ovvero l'intervenuta sdemanializzazione dell'area occupata, trattandosi di circostanze attinenti al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)