Sez. U, Ordinanza n. 13028 del 01/06/2006 (Rv. 591000 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva o nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Condizioni - Richiesta di annullamento dell'atto amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Anche a seguito delle sentenze n. 204 e n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, in forza dell'art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il quale stabilisce che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto - e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modif. dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - secondo il quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno -, quest'ultimo può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche - purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità - nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria. Da un lato, infatti, il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., non consente che la scelta del giudice resti rimessa alla parte; dall'altro, deve escludersi che il precedente sistema della duplice tutela (dinanzi al giudice amministrativo e poi davanti al giudice ordinario) possa essere fatto rivivere quando l'interessato, anziché invocare annullamento e risarcimento, preferisca chiedere soltanto quest'ultimo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, la controversia relativa ad azione promossa da un privato per il risarcimento dei danni arrecatigli da un'illegittima sospensione dell'attività edificatoria per pretesa difformità dalla concessione edilizia e, successivamente, per ritardo nell'approvazione di una perizia di variante e della proroga dell'originaria concessione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)