Sez. U, Ordinanza n. 16095 del 09/07/2009 (Rv. 608927 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Edilizia economica e popolare - Abusiva occupazione di alloggi - Mancata adozione di ordinanze di sgombero da parte del Comune - Domanda di risarcimento danni - Giurisdizione amministrativa - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata adozione da parte del Comune di ordinanze di sgombero di alloggi di edilizia economica e popolare, abusivamente occupati, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, avuto riguardo al carattere autoritativo del potere attribuito ai comuni di provvedere allo sgombero, all'esito del procedimento previsto dall'art. 6 della legge reg. Sicilia n. 1 del 1992, ed alla conseguente qualificazione in termini di interesse legittimo della posizione soggettiva azionata, sia che l'omesso esercizio del potere venga sindacato al fine di ottenere l'emissione del provvedimento, sia che se ne lamenti l'illegittimità ai fini risarcitori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/02/1992 num. 1 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)