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Sez. 2, Sentenza n. 7508 del 27/03/2007 (Rv. 596036 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Art. 244 nel testo precedente alla novella del 1990 - Indicazione dei fatti e dei testi - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità della prova - Concessione di un termine da parte del giudice per l'indicazione - Potere discrezionale.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596036-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

In materia di deduzione della prova testimoniale, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 244 cod. proc. civ. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990 - la prova per testi deve essere dedotta mediante una indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna di esse deve essere ascoltata; ne consegue che, ove la parte non vi abbia provveduto, omettendo in particolare (come nella specie) di indicare i testi, ed il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere alla parte un termine per la indicazione degli stessi, la prova deve essere dichiarata inammissibile, per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)