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Sez. 3, Sentenza n. 12292 del 05/07/2004 (Rv. 574151 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Testi - Indicazione - Mancanza - Conseguenze - Fissazione di un termine per la indicazione - Potere discrezionale e insindacabile del giudice - Configurabilità - Natura perentoria del termine assegnato - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574151-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

In tema di prova per testi, con riferimento al vecchio testo dell'art. 244 cod. proc. civ., dovendo la prova essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata, è inammissibile la prova dedotta incompletamente ed, in particolare, senza l'indicazione dei testi, salvo il potere, discrezionale ed insindacabile, del giudice istruttore di assegnare alla parte un termine perentorio per integrare la formulazione difettosa, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)