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Sez. 2, Sentenza n. 2337 del 01/03/1995 (Rv. 490816 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Testi - Indicazione - Mancanza - Fissazione di un termine per la indicazione - Natura perentoria di detto termine.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490816-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

In tema di prova per testi, l'art. 244 primo comma cod. proc. civ., stabilendo che la prova deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata, rende inammissibile una prova dedotta incompletamente ed, in particolare, senza l'indicazione dei testi, salvo il potere, discrezionale ed insindacabile, del giudice istruttore di assegnare alla parte un termine perentorio per integrare la formulazione difettosa, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo. Pertanto qualora il giudice istruttore, esercitando tale potere, assegni alla parte che non abbia indicato i testi sui capitoli di prova da essa articolati, un termine "per dedurre, produrre e chiedere prove per testi" tale provvedimento, a prescindere dalla sua formulazione letterale, impone alla parte un preciso limite temporale per integrare la deduzione laddove essa รจ incompleta e, quindi, per indicare i testi, non essendo logicamente e giuridicamente concepibile, in relazione all'esigenza di completezza della deduzione della prova, la fissazione di un termine perentorio per la sola formulazione dei capitali di prova senza specificazione della persone da escutere su di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)