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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 08/02/1972 (Rv. 356201 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONVENUTO E TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE - LITISCONSORZIO NEGLI ULTERIORI GRADI DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356201-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONVENUTO E TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE - LITISCONSORZIO NEGLI ULTERIORI GRADI DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Se e vero che, nell'ipotesi di comunanza di causa, il convenuto ed il terzo chiamato in causa assumono la veste di litisconsorti necessari, tuttavia la necessita della loro presenza negli ulteriori gradi del giudizio viene meno, nei casi in cui la parte chiamata sia stata estromessa per carenza di legittimazione. (V 3926'69, mass n 344341; 1679'69, mass n 340638).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)