Sez. 5, Sentenza n. 9047 del 15/06/1999 Ud. (dep. 15/07/1999) Rv. 214296 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Revoca di precedente provvedimento applicativo dell'indulto - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)