Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 14/03/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207694 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Revoca di precedente indulto - Illegittimità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Poiché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna e non comporta alcun accertamento positivo di responsabilità penale, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca dell'indulto precedentemente concesso il cui presupposto sia, a norma del provvedimento di clemenza, la commissione, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, di delitto non colposo per il quale venga riportata condanna a pena detentiva di durata non inferiore a quella fissata dal provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)