Sez. 5 - , Sentenza n. 26522 del 17/05/2021 Ud. (dep. 12/07/2021) Rv. 281469 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE | Sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale - Interesse ad impugnare dell'imputato non ammesso alla prova - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE
Nel processo penale minorile, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che, anziché disporre l'ammissione alla prova, abbia concesso il perdono giudiziale, perchè quest'ultimo ha un esito più favorevole, producendosi l'effetto estintivo del reato con immediatezza al passaggio in giudicato della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)