Sez. 2, Sentenza n. 30435 del 16/06/2016 Ud. (dep. 18/07/2016) Rv. 267381 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Rilevanza dell'esito negativo ai fini della concedibilità del perdono giudiziale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il comportamento dell'imputato minorenne ammesso al programma di trattamento, oltre che condizionare il buon esito della prova, può essere rilevante ai fini della concedibilità del perdono giudiziale, essendo indicativo della eventuale propensione commettere ulteriori reati.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)