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Sez. U, Sentenza n. 8648 del 03/10/1996 (Rv. 499886 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità per invalidità della procura al difensore - Notificazione alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per impugnare - Notificazione al procuratore carente del potere rappresentativo - Inesistenza.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499886-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'art. 10 della legge n. 103 del 1979 non ha abrogato la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977, sicché, nel caso in cui la Regione non emetta la deliberazione di cui al citato art. 10, è inapplicabile la norma speciale del secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, prescrivente la notificazione, anche delle sentenze, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che la sentenza con la quale sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura al difensore (nella specie, per difetto di deliberazione della Regione opponente, avente ad oggetto la decisione di avvalersi del ministero difensivo dell'Avvocatura dello Stato) deve essere notificata alla parte personalmente, solo in tal guisa potendone derivare l'effetto di decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre deve ritenersi giuridicamente inesistente, e pertanto inidonea a tale effetto, la notificazione al procuratore rispetto al quale sia stato nei termini suddetti, a torto o a ragione, accertata la carenza del potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)