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Sez. L, Sentenza n. 2115 del 26/03/1983 (Rv. 426974 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SEDE DISTACCATA DI UNA PRETURA E SEDE DEL CAPOLUOGO - COMPETENZE TERRITORIALI DISTINTE - ESCLUSIONE - RIPARTIZIONE DEI COMPITI FRA LE DUE SEDI - CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - TRATTAZIONE DI UNA CAUSA DA PARTE DEL GIUDICE DEL CAPOLUOGO ANZICHÉ DI QUELLO DELLA SEDE DISTACCATA - DISTOGLIMENTO DAL GIUDICE NATURALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426974-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SEDE DISTACCATA DI UNA PRETURA E SEDE DEL CAPOLUOGO - COMPETENZE TERRITORIALI DISTINTE - ESCLUSIONE - RIPARTIZIONE DEI COMPITI FRA LE DUE SEDI - CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - TRATTAZIONE DI UNA CAUSA DA PARTE DEL GIUDICE DEL CAPOLUOGO ANZICHÉ DI QUELLO DELLA SEDE DISTACCATA - DISTOGLIMENTO DAL GIUDICE NATURALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La Sede distaccata di una pretura non è un ufficio giudiziario autonomo, distinto da quello della Sede del capoluogo e dotato di una propria Competenza territoriale. Pertanto, la ripartizione dei compiti fra capoluogo e Sede distaccata (al pari della distribuzione del lavoro fra Sezioni o magistrati dello stesso ufficio) non attiene alla Competenza in senso tecnico, ma solo all'organizzazione interna dell'unico ufficio giudiziario di pretura, e non può quindi dar luogo a regolamento di Competenza; né la trattazione di una causa da parte del magistrato del capoluogo - anziché da parte del magistrato addetto alla Sede distaccata comporta un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge, giacché l'espressione "giudice naturale" si riferisce al singolo ufficio giudiziario e non alle persone fisiche che vi sono addette. (V 3347/80, mass n 407147; (V 917/79, mass n 397072; (V 1032/77 mass n 384664; (V 141/75, mass n 373318; (V 1171/74, mass n 369186; (V 197/71, mass n 349598; (Conf 3998/76, mass n 382662).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)