Sez. U, Sentenza n. 1516 del 27/01/2016 (Rv. 638433 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Domanda nuova in appello - Efficacia interruttiva della prescrizione - Idoneità - Inammissibilità della domanda - Irrilevanza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)