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Sez. 5, Sentenza n. 40738 del 20/09/2024 Ud. (dep. 06/11/2024) Rv. 287228-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza - Omessa comunicazione al revisore incaricato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287228-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638 comma secondo cod. civ., che è reato a forma libera di evento e a dolo generico diretto, la condotta dell'amministratore unico di una società cooperativa a r.l. soggetta a controllo, che ometta le comunicazioni dovute al revisore incaricato, nella consapevolezza di impedire l'esercizio dell'attività di controllo o di cagionare difficoltà significative di considerevole spessore o di determinare un significativo rallentamento dell'attività di controllo. (Fattispecie in cui l'imputata aveva omesso di rispondere ai ripetuti tentativi di contatto da parte del revisore nominato dalla Direzione centrale per le attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia).

Cod. Civ. art. 2638, Cod. Civ. art. 2545 quaterdecies, Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)