Sez. 5, Sentenza n. 42778 del 26/05/2017 Cc. (dep. 19/09/2017) Rv. 271442 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Azioni ed obbligazioni bancarie acquistate da terzi con denaro proveniente dalla stessa banca - Artificiosa rappresentazione di elementi positivi del patrimonio di vigilanza - Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Sussistenza - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. la condotta dell'amministratore di un istituto di credito il quale, attraverso l'artificiosa rappresentazione nel patrimonio di vigilanza di elementi positivi fittizi, costituiti da azioni ed obbligazioni acquistate da terzi con finanziamenti erogati in loro favore dallo stesso istituto creditizio, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, abbia in tal modo occultato l'effettiva situazione economica della banca amministrata e determinato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (Fattispecie in tema di concorso formale tra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)