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Sez. 6, Sentenza n. 1375 del 11/11/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117449 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - TRUFFA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117449-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - TRUFFA - DIFFERENZA.*

La differenza tra la concussione, la truffa e la corruzione sta nella condizione psicologica creata dal soggetto attivo nel soggetto passivo. Nella truffa quest'ultimo, per effetto dei mezzi fraudolenti posti in atto dal primo, e convinto di dover dare quanto l'altro richiede. Nella concussione il soggetto passivo sa invece di essere vittima di sopraffazione e di non dover dare nulla, ma cede per il timore della pubblica autorita connessa alla qualifica del soggetto attivo, ed in conseguenza dell'abuso con il quale lo stesso esercita il suo potere. Nella corruzione, infine, non esiste un soggetto passivo all'infuori della pubblica amministrazione ed il privato che prende parte al fatto come corruttore non agisce con una volonta viziata da frode o da coartazione, ma e del tutto libero ed in condizione di parita nella ricerca di un accordo illecito con il pubblico ufficiale. (V 114710, 114229, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)