Sez. 1, Sentenza n. 9256 del 04/05/2005 (Rv. 583826 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Società cooperativa - Somministrazione di vitto ad ospiti di casa comunale di riposo - Esenzione ex artt. 10, n.19, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 5, comma quarto, del d.l. n. 70 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, le prestazioni di somministrazione di vitto rese da una società cooperativa in favore degli ospiti di una casa comunale di riposo, in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il Comune, non sono esenti dall'imposta, con conseguente diritto di rivalsa della cooperativa nei confronti del committente, ex art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Premesso, infatti, che le norme di esenzione hanno carattere eccezionale e sono, quindi, di stretta interpretazione, tali prestazioni non rientrano nell'ambito applicativo né dell'art. 10, n. 19, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, il quale esenta dall'imposta le sole prestazioni di vitto effettuate, fra l'altro, da società di mutuo soccorso (alle quali le cooperative non possono essere assimilate, essendo caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente, mutualistico) ed incluse in un più ampio rapporto di ricovero e cura; né dell'art. 5, comma quarto (applicabile nella fattispecie "ratione temporis" e successivamente abrogato), del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154) - secondo cui tra le prestazioni previste dal citato art. 10, n. 19, devono intendersi comprese quelle rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili, in favore, fra l'altro, degli anziani ed inabili adulti -, poiché, come si evince dal chiaro tenore letterale della norma, la prestazione esente è quella di assistenza personale a soggetti svantaggiati, la quale non può identificarsi con la sola fornitura di vitto, non effettuata nell'ambito di un più ampio rapporto di assistenza personale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)