Sez. 5, Sentenza n. 12992 del 02/10/2000 (Rv. 540648 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE | Trasferimenti disposti con fine di liberalità - Società di mutuo soccorso - Esenzione ex legge n. 346/990 - Spettanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE
Le società operaie di mutuo soccorso, cui è connaturato lo scopo mutualistico e da cui esula ogni fine di lucro, devono essere ricomprese tra le associazioni legalmente riconosciute, che possono usufruire, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma D.Lgs. n. 346 del 1990, dell'esenzione dall'imposta di successione sui trasferimenti disposti per particolari finalità di utilità pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1886 num. 3818, Legge 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)