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Sez. 6, Sentenza n. 53415 del 22/10/2014 Ud. (dep. 22/12/2014) Rv. 261836 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Nullità verificatesi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261836-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio, atteso il disposto dell'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., ed in applicazione del principio generale dell'inoppugnabilità delle sentenze rese dal giudice di legittimità, operativo salvo il caso di errore materiale o di fatto, emendabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere dedotte nullità verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. (Fattispecie in tema di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla S.C. al difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)