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Sez. L, Sentenza n. 476 del 19/01/1999 (Rv. 522420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mansioni svolte effettivamente - Domanda giudiziale intesa ad ottenere la relativa qualifica - Domanda subordinata relativa ad altra inferiore qualifica comunque superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica inferiore. (In base al suddetto principio la S.C. ha corretto, ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'esposizione dei fatti su cui si fondò la domanda di un dipendente di un istituto bancario con qualifica di impiegato di primo livello B al riconoscimento della qualifica di funzionario di secondo livello non poteva valere quale fondamento dell'ulteriore domanda subordinata concernente la qualifica di impiegato di primo livello, prima categoria, "ontologicamente" diversa da quella formante oggetto della domanda principale; nell'effettuare la suddetta affermazione la S.C. ha rilevato che il contratto collettivo collocava il funzionario al più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, senza attribuirgli mansioni di qualità diversa, sicché la suddetta diversità ontologica non poteva essere ravvisata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)