Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016 (Rv. 638917 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Sinistro tra veicolo privato e veicolo espletante servizio urgente di istituto con azionamento di sirena e lampeggiante - Rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza da parte del veicolo di servizio - Valutazione della concreta regola di condotta da osservare - Parametri - Accertamento riservato al giudice di merito - Limiti di censurabilità in sede di legittimità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
La specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all'art. 177, comma 2, cod. strada, relativa all'obbligo dei conducenti dei cd. mezzi di soccorso, che eseguano servizi urgenti di istituto con attivazione dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva, di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza, deve avvenire da parte del giudice mediante l'individuazione della regola di condotta da osservare nel caso concreto. Tale valutazione di adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e comunque della condotta di guida che eviti ingiustificati pericoli agli altri utenti che percorrano quella strada o quelle che con essa si incrociano, secondo il parametro normativo individuato, e da commisurarsi all'urgenza del servizio da espletare, è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non anche per il giudizio di fatto sulla dinamica del sinistro e l'esistenza o l'esclusione del rapporto causale tra l'evento e le rispettive condotte di guida.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 177 com. 2, Cod. Strada art. 177 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)