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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 02)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE | Da parte di conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze in circolazione per servizio urgente e con le "sirene" - Sussistenza della presunzione - Prova liberatoria - Onere del conducente - Valutazione dell'inevitabilità dell'evento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665209-02

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE

Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro, resta onere del conducente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza. (Nella specie la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata che, in un caso di investimento di una donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da parte di un'autoambulanza in servizio urgente, aveva ritenuto che l'atteggiamento di incertezza mostrato dalla vittima nell'attraversamento fosse di per sé idoneo a elidere la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente, omettendo di considerare se non integrasse una condotta comunque ragionevolmente prevedibile da parte di quest'ultimo).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 177 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)