Sez. 3, Sentenza n. 11323 del 18/12/1996 (Rv. 501397 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE | Da parte di conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze in circolazione per servizio urgente e con le "sirene" - Sussistenza della presunzione - Prova liberatoria - Onere del conducente - Valutazione dell'inevitabilità dell'evento - Criteri.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE
Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le "sirene" in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo cod. civ.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)